I voucher, attivi dal 10 luglio 2017, si distinguono in Libretto famiglia (Lf), quando il datore di lavoro è una persona fisica, e Contratto di prestazione occasionale (Cpo), utilizzabile da imprese e liberi professionisti. Questi nuovi strumenti sono stati creati per risolvere gli abusi registrati con i precedenti voucher ed hanno lo scopo di evitare che i lavoratori con contratti occasionali vengano pagati in nero.
Vediamo nel dettaglio come funzionano e chi può usufruirne.
Il libretto di famiglia permette alle persone fisiche, che non esercitino alcuna attività professionale o d’impresa, di pagare le piccole prestazioni occasionali, come baby sitter, lavori domestici, ma anche badanti, pulizie e assistenza domiciliare a persone con disabilità.
Il contratto di prestazione occasionale è utilizzabile invece da professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, enti privati e pubbliche amministrazioni per regolare le prestazioni di lavoro non continuative.
Sono esclusi dall’utilizzo dei voucher:
- Il datore di lavoro che nei precedenti 6 mesi abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore.
- Il datore di lavoro che abbia più di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato.
- le imprese che operano nei settori dell’edilizia e affini
- le imprese che utilizzino il lavoratore per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Ogni lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, può ricevere un compenso massimo annuale di € 2.500 da un singolo datore di lavoro. Ed, in un anno, può percepirne complessivamente non più di € 5.000. Allo stesso tempo un datore di lavoro può elargire in un anno al massimo € 5.000 in voucher.
In un anno solare poi la durata della prestazione non può superar le 280 ore complessive.
Come si fa ad utilizzare i nuovi voucher?
I datori di lavoro che intendono usufruire dei nuovi voucher devono seguire i seguanti passaggi:
- Accedere alla piattaforma INPS e registrarsi
- Versare una somma di denaro che andrà a formare il credito elettronico del datore di lavoro (la cifra varierà in base alla necessità di utilizzo)
- Il lavoratore è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa
- Nel caso del Libretto di Famiglia, la comunicazione può avvenire anche successivamente allo svolgimento, ma comunque entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione.
- Nel caso del Contratto di prestazione occasionale la comunicazione deve essere fatta almeno 60 minuti prima dello svolgimento delle prestazione.
Tutte le comunicazioni possono essere revocate entro 3 giorni, qualora la prestazione non sia avvenuta.
Anche il lavoratore, per poter percepire i voucher, deve eseguire delle operazioni preliminari:
- Registrarsi sulla piattaforma INPS
- Stabilire dove farsi accreditare il compenso, o su un conto corrente fornendo l’iban, o su un libretto postale o su una carta di credito abilitata. Può anche scegliere un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.
Il compenso minimo stabilito per il Libretto di Famiglia è di 10 € all’ora, di cui solo € 8 sono percepiti dal lavoratore, gli altri € 2 vengono versati di tasse.
Per le prestazioni del contratto di prestazione occasionale il compenso per attività fino alle 4 ore giornaliere non potrà essere inferiore a € 36. Il compenso per le ore successive è di € 9 all’ora, ai quali vanno aggiunti € 3,29 di oneri a carico del datore di lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore, articolo del 06/07/2017; La Stampa, articolo del 10/07/2017.